1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, nel rispetto delle limitazioni ambientali presenti negli istituti penitenziari e delle normative vigenti nei medesimi, sono praticabili, sulla base di un protocollo d'intesa di durata biennale tra il Ministero della giustizia e il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), previa autorizzazione scritta rilasciata dal direttore dell'istituto, sentito il responsabile dei servizi sanitari, le seguenti attività sportive o motorie:
a) attività sportive all'aperto o al chiuso:
1) badminton;
2) pallamano;
3) squash;
4) pallacanestro;
5) pallavolo;
6) tennis;
7) calcio praticato da squadre formate da cinque giocatori;
8) bocce;
b) attività sportive solo all'aperto:
1) calcio;
2) tamburello sportivo;
c) attività motorie:
1) pattinaggio a rotelle;
2) jogging;
3) marcia sportiva;
4) attività di palestra a corpo libero o con l'ausilio di macchine quali nastro trasportatore, bike, recline, step, slide e remoergometro.