Art. 2.
(Attività fisiche e sportive praticabili).

      1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, nel rispetto delle limitazioni ambientali presenti negli istituti penitenziari e delle normative vigenti nei medesimi, sono praticabili, sulla base di un protocollo d'intesa di durata biennale tra il Ministero della giustizia e il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), previa autorizzazione scritta rilasciata dal direttore dell'istituto, sentito il responsabile dei servizi sanitari, le seguenti attività sportive o motorie:

          a) attività sportive all'aperto o al chiuso:

              1) badminton;

              2) pallamano;

              3) squash;

              4) pallacanestro;

              5) pallavolo;

              6) tennis;

 

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              7) calcio praticato da squadre formate da cinque giocatori;

              8) bocce;

          b) attività sportive solo all'aperto:

              1) calcio;

              2) tamburello sportivo;

          c) attività motorie:

              1) pattinaggio a rotelle;

              2) jogging;

              3) marcia sportiva;

              4) attività di palestra a corpo libero o con l'ausilio di macchine quali nastro trasportatore, bike, recline, step, slide e remoergometro.